Il risarcimento del lucro cessante della vittima di un sinistro: no alla compensatio con la pensione di reversibilità percepita dai congiunti

Il risarcimento del lucro cessante della vittima di un sinistro: no alla compensatio con la pensione di reversibilità percepita dai congiunti
08 Marzo 2021: Il risarcimento del lucro cessante della vittima di un sinistro: no alla compensatio con la pensione di reversibilità percepita dai congiunti 08 Marzo 2021

Gli eredi della vittima, costituitisi parte civile nel procedimento penale, chiedevano il risarcimento del danno non patrimoniale, derivante dalla morte del congiunto, ed anche il danno patrimoniale da lucro cessante, rappresentato – nella prospettazione attorea – dalla perdita degli emolumenti alla famiglia.

La richiesta veniva rigettata in entrambi i gradi di giudizio, dal momento che le parti danneggiate beneficiavano d’una pensione di reversibilità pari al 60% del reddito del defunto, che i Giudici di merito avevano ritenuto tale da elidere il pregiudizio patrimoniale causato loro dalla morte del congiunto in virtù del principio della compensatio lucri cum damno.

Gli eredi ricorrevano per Cassazione, lamentando che il principio della compensatio lucri cum damno trova applicazione solamente quando sia il pregiudizio che l’incremento patrimoniale siano stati causati dal fatto illecito, ipotesi che non sussiste con riferimento alla pensione di reversibilità, che non trae origine dal fatto illecito.

La Corte di Cassazione, sez. VI Civile, con ordinanza n. 2177/21, ritenendo la doglianza fondata, ha affermato il principio per cui “dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall’Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell’illecito del terzo”. 

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